Roma contro Roma
Pubblicato il 13-06-2025
Come si riesce a violare seriamente il diritto internazionale e a fare una brutta figura planetaria, tutto allo stesso tempo?
Ebbene, l’Italia c’è riuscita, con le decisioni adottate nel “caso Almasri”. Si tratta della liberazione e del rimpatrio, da parte delle autorità italiane che lo detenevano in custodia, di Osama Elmasry (noto anche come Almasri Njeem), cittadino libico destinatario di un mandato d’arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale in data 18 gennaio 2025. Questo individuo – responsabile della direzione di «strutture carcerarie a Tripoli, dove migliaia di persone sono state detenute per periodi prolungati» – è accusato di «crimini contro l’umanità e crimini di guerra, compresi omicidi, torture, stupri e violenza sessuale», commessi dal febbraio 2015 a oggi. La Camera preliminare della Corte (che ha emesso il mandato) ha ritenuto che questi crimini siano stati commessi personalmente da Almasri o da lui ordinati, o con l’assistenza di membri delle “forze speciali di deterrenza” (note come rada). I crimini hanno avuto luogo nella prigione di Mitiga, «contro persone imprigionate per ragioni religiose (in quanto cristiani o atei), per avere contravvenuto alla ideologia religiosa delle rada (ad esempio sospetti di comportamento immorale o omosessualità)».
La Corte ha inviato la richiesta di arresto all’interpol, dopo avere notificato il mandato a sei Stati europei, «compresa la Repubblica italiana», e informato dei movimenti dell’accusato. Il 19 gennaio la Digos di Torino ha, quindi, provveduto ad arrestare il libico, in attesa che si desse luogo alla sua consegna alla Corte, all’Aja. Con una celerità piuttosto inusuale per la pubblica amministrazione e per la magistratura italiane, senza che la Corte fosse informata o consultata, il 21 gennaio Almasri è stato scarcerato, caricato su un volo di Stato e accompagnato a Tripoli, dove è stato accolto come un trionfatore e con toni di derisione verso l’Italia.
Da quel momento si è scatenata la baraonda, tutta italo-italiana, con la “nobile” competizione dello scaricabarile delle responsabilità. Il ministro della Giustizia Nordio ha dapprima sostenuto di non sapere (mentre l’aereo di Stato era già a Torino per caricare Almasri alla svelta), poi ha affermato che la decisione di scarcerare Almasri era stata presa con ordinanza della corte d’appello di Roma. Il ministro dell’Interno Piantedosi ha dichiarato che «è stato rilasciato per ragioni di urgenza e sicurezza, vista la pericolosità del soggetto». Il ministro degli Esteri Tajani ha affermato (ed è gravissimo!) che «non è che chi governa all’Aja è la bocca della verità, si possono avere anche visioni diverse». Credo che non sia inopportuno ritenere che un soggetto pericoloso debba stare in galera, e che piuttosto che essere portato a casa con tutti gli onori, dovrebbe essere consegnato al tribunale che lo vuole processare. Quanto all’Aja, la Corte è un tribunale internazionale, e non vi governa, e un mandato di arresto non è suscettibile di “visioni diverse”.
In Parlamento, i ministri Piantedosi e Nordio hanno tentato di dare spiegazioni; la presidente del Consiglio – che afferma frequentemente di “metterci la faccia” – questa volta non ce l’ha messa. In linea generale, il governo ha percorso due vie: scaricare sulla magistratura la responsabilità della decisione e, al contempo, attaccare duramente la Corte dell’Aja. Il ministro Tajani (che è anche vicepresidente del Consiglio, cioè vicecapo di governo) si è spinto a dichiarare che «ho molte riserve sul comportamento della Corte su questa vicenda; forse bisogna aprire un'inchiesta sulla Corte penale, bisogna avere chiarimenti su come si è comportata».
In parlamento, i contorsionismi argomentativi sono stati accompagnati da affermazioni tragicomiche, come quella della difficoltà di valutare il testo del mandato perché… erano quaranta pagine in inglese! Questa sommaria ricostruzione dei fatti dimostra la brutta, bruttissima figura.
Ma veniamo alla seria violazione del diritto internazionale. Principio fondamentale di questo è pacta sunt servanda, gli accordi devono essere rispettati. Tutto il diritto dei trattati si regge sull’obbligo degli Stati di darvi attuazione. La convenzione di Vienna sul diritto dei trattati stabilisce che «ogni trattato in vigore vincola le parti e deve essere da esse eseguito in buona fede» (art. 26) e che «una parte non può invocare le disposizioni del suo diritto interno per giustificare la mancata esecuzione di un trattato» (art. 27).
Lo statuto della Corte penale internazionale prevede l’obbligo generale (obbligo, non facoltà) di cooperazione degli Stati parte: «gli Stati parti cooperano pienamente con la Corte nelle inchieste e azioni giudiziarie» (art. 86).
La Società Italiana di Diritto Internazionale e di Diritto dell’Unione Europea (sidi) ha adottato una dichiarazione nella quale sottolinea che «il mancato raccordo tra autorità inquirenti, magistratura e ministero della Giustizia e l’espulsione di un soggetto dichiaratamente riconosciuto come pericoloso (in luogo dell’applicazione di altra misura che ne avrebbe consentito la consegna o il giudizio), accompagnati dalle avventate dichiarazioni circa la natura delle pronunce della Corte, rischiano – ove già non l’abbiano fatto – di arrecare un danno gravissimo e irreparabile alla reputazione di un Paese che tanto ha contribuito a dare vita alla principale istituzione di giustizia penale internazionale a oggi esistente». Non va dimenticato, infatti, che il trattato istitutivo della Corte penale internazionale non è un accordo qualsiasi, ma che in tutto il mondo è conosciuto come “lo Statuto di Roma”. L’Italia nel 1998 ha organizzato, ospitato e diretto la conferenza diplomatica che lo ha adottato. All’obbligo giuridico si aggiunge, quindi, un obbligo morale.
NP Marzo '25
Edoardo Greppi




