Leggi senza forza

Pubblicato il 09-12-2025

di Edoardo Greppi

Il diritto internazionale è costituito da un insieme di principi e regole che disciplinano i rapporti tra gli Stati. In altre parole, le relazioni internazionali sono regolate dal diritto. Che cosa succede quando queste norme giuridiche sono violate, quando cioè si verifica un fatto illecito internazionale? Si tratta della fase “patologica” dei rapporti tra Stati. In questi casi, si pone il problema della responsabilità, cioè delle conseguenze dell’illecito.

Su questo terreno riscontriamo, particolarmente ai nostri giorni, le difficoltà di una realizzazione concreta, con il conseguente scetticismo circa la propensione degli Stati a rispettare gli obblighi discendenti dal diritto internazionale. Quando si verifica una violazione del diritto, lo Stato deve anzitutto farla cessare e – ove possibile – ripristinare la situazione precedente (status quo ante) e cancellarne gli effetti. Nel diritto internazionale, poi, a differenza di quanto avviene nel diritto interno, è ammessa l’autotutela, cioè lo Stato offeso può arrivare ad usare la forza per costringere lo Stato offensore a rispettare le norme. Soltanto con la Carta dell’ONU (1945) gli Stati hanno accettato di porre limiti all’autotutela, vietando in linea generale l’uso della forza armata. Solo due eccezioni sono ammesse: l’uso della forza deciso dal Consiglio di sicurezza dell’ONU e la legittima difesa, a fronte di un attacco armato. Nei casi in cui non sia possibile ripristinare la situazione o cancellarne gli effetti, la responsabilità dello Stato comporta l’obbligo di riparazione. Questa consiste essenzialmente nel risarcimento del danno prodotto dall’illecito internazionale. La casistica è molto ricca. Illeciti commessi dagli Stati possono consistere in violazioni della sovranità territoriale, delle immunità dei diplomatici, del diritto del mare, del diritto dello spazio aereo, degli obblighi in materia ambientale o nei rapporti economici, commerciali e finanziari. Le violazioni più gravi ed estreme sono rappresentate da attacchi armati e, addirittura, atti di aggressione, spesso accompagnati da gravi infrazioni del diritto internazionale umanitario dei conflitti armati (i c.d. “crimini internazionali”). In queste pagine abbiamo spesso affrontato il problema che affligge i nostri giorni: la propensione di alcuni Stati a violare (anche pesantemente) il diritto internazionale e a sostituire il diritto con il ricorso alla forza. Questa situazione determina gravi conseguenza proprio sul piano della responsabilità internazionale degli Stati.

Vi è, poi, un’altra dimensione della responsabilità, quella degli individui. Normalmente, i fatti illeciti internazionali, anche se materialmente commessi da persone fisiche, comportano il sorgere della responsabilità internazionale dello Stato. Si pensi al caso di un agente di polizia che arresti un diplomatico. L’agente non sarà chiamato a rispondere in sede internazionale. Responsabile è ritenuto solo lo Stato. Analogamente, lo Stato sarà responsabile se un pilota di un aereo militare viola lo spazio aereo di uno Stato. Questa regola generale relativa alla responsabilità dello Stato conosce una sola eccezione. L’individuo che si macchi di crimini internazionali (crimini di guerra, crimini contro l’umanità, genocidio) è personalmente responsabile «secondo il diritto internazionale».

Lo statuto di Roma della Corte penale internazionale si fonda proprio sul principio della responsabilità penale internazionale dell’individuo autore di crimini. In virtù di questa impostazione, la Corte ha spiccato recentemente mandati di arresto per figure apicali della Federazione russa e dello Stato di Israele. Veniamo allora al cuore del problema. Come abbiamo più volte constatato, la comunità internazionale è una società “anorganica”, cioè priva di organi. Non esistono, cioè, un parlamento, un governo mondiali, né un giudice obbligatorio e precostituito. La maggior parte delle norme internazionali si fonda sul presupposto che gli Stati – che le hanno poste e accettate – le rispettino spontaneamente. In parole povere, nella comunità internazionale non ci sono carabinieri e giudici che assicurino il rispetto del diritto, non c’è un’autorità superiore agli Stati. Questa realtà rende più difficile l’affermazione del diritto, e – come abbiamo visto negli ultimi tre anni e mezzo – più evidente la tendenza di alcuni Stati (quelli “più forti” in termini politici, militari, economici) a ricorrere alla forza. Il 24 febbraio 2022 abbiamo assistito all’aggressione della Russia all’Ucraina, in violazione degli obblighi di rispetto dell’integrità territoriale di uno Stato sovrano, e alla commissione di crimini internazionali. A partire dal 7 ottobre 2023, poi, vi è stata la commissione di crimini di Hamas contro civili israeliani inermi, cui è seguita la reazione militare di Israele, caratterizzata da violazioni gravissime e continuate del diritto internazionale umanitario.

La Corte internazionale di giustizia e la Corte penale internazionale si sono ripetutamente pronunciate su queste violazioni e sulle responsabilità che ne derivano. Ma gli Stati destinatari di queste pronunce le ignorano. Con preoccupazione guardiamo alla realtà contemporanea, al tema della responsabilità nel diritto internazionale, e ci sollecita sempre l’interrogativo del canto XVI del Purgatorio di Dante: «Le leggi son, ma chi pon mano ad esse?».

NP ottobre 2025
Edoardo Greppi

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