Davide contro Golia
Pubblicato il 02-04-2026
75 anni fa a Roma veniva solennemente firmata la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, cedu). Era il 4 novembre 1950, due anni dopo l’adozione, da parte dell’Assemblea generale dell’onu riunita a Parigi, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, che all’articolo 1 sanciva che «tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti». Il preambolo della Dichiarazione affermava che «è indispensabile che i diritti dell’uomo siano protetti da norme giuridiche».
Seppure dichiaratamente “universale”, questo documento non rifletteva però una condivisa universalità del catalogo dei diritti solennemente proclamati. La votazione stessa evidenziava disparità significative: 48 voti a favore, nessun contrario ma otto astensioni, quelle di Arabia Saudita, del Sudafrica e del blocco sovietico (con l’urss in testa).
Si trattava, comunque, di un documento di alto valore morale e politico, ma privo di efficacia vincolante per gli Stati. Era una dichiarazione e non un trattato, con la prevalenza di elementi programmatici piuttosto che di immediati sviluppi diretti e concreti. Negli anni successivi, con grande fatica e notevoli difficoltà, si sono negoziati due accordi multilaterali, trattati in senso proprio: i Patti delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali (firmati il 16 dicembre 1976). I negoziati hanno richiesto dunque quasi trent’anni. Le diverse concezioni dei diritti (con differenti matrici filosofiche, religiose e politiche) erano un ostacolo all’affermazione genuinamente “universale” dei diritti e, soprattutto, alla loro traduzione in strumenti effettivamente ed efficacemente vincolanti.
Altra è la storia della Convenzione europea. Essa scaturiva da un'evidente e marcata matrice comune, condivisa dagli Stati dell’allora “Europa Occidentale” (cioè quella libera, democratica, non asservita al comunismo dei regimi dell’Est europeo). Per questo, dal 10 dicembre 1948 al 4 novembre 1950 sono stati soltanto due gli anni necessari per l’adozione di un trattato multilaterale. L’impulso determinante è rappresentato dall’istituzione del Consiglio d’Europa, il primo passo di un processo di integrazione che ha poi portato alla nascita e allo sviluppo delle Comunità e poi dell’Unione Europea. Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia il 5 maggio 1949 danno vita a una grande organizzazione politica, che dopo appena un anno è già in grado di adottare un formidabile strumento giuridico vincolante, la cedu. L’articolo 3 dello statuto del Consiglio d’Europa stabiliva solennemente che ogni Stato membro «deve accettare il principio dello Stato di diritto (Rule of Law, “governo del diritto”) e il principio in virtù del quale tutte le persone nell’ambito della sua giurisdizione devono godere dei diritti umani e delle libertà fondamentali ».
La Cedu ha poi subìto nei decenni integrazioni e modificazioni, introdotte con protocolli vari. La Convenzione dà vita a un complesso sistema di protezione dei diritti umani, il cuore del quale è rappresentato dalla istituzione di una Corte indipendente e permanente, dotata del potere di accertare le violazioni commessa dagli Stati e di imporre loro sanzioni per ripararle.
Non solo uno Stato può presentare un ricorso contro un altro Stato che abbia violato diritti fondamentali, ma anche un individuo. Il diritto di ricorso individuale è la vera colonna portante di questo raffinato sistema di protezione. L’individuo, la persona umana può ergersi contro lo Stato sovrano. Qualsiasi persona «posta sotto la giurisdizione di uno Stato», anche quelle che lo sono soltanto temporaneamente (lo studente, il turista, il lavavetri senza permesso di soggiorno che incontriamo al semaforo). Fino a quel momento non era stato ritenuto che fosse possibile per un’istituzione internazionale esercitare una forma di ingerenza nella sfera della domestic jurisdiction, quella nella quale lo Stato esercita poteri sovrani indiscutibili sulla persona.
Qual è il risultato concreto? oggi sono parti della Cedu 46 Stati (la Russia è fuori dal 2023, in seguito all’aggressione all’Ucraina, Stato sovrano e membro del Consiglio d’Europa e della cedu), e la Corte è chiamata a decidere migliaia di ricorsi. Questi possono essere presentati «previo esaurimento dei ricorsi interni», cioè dopo avere percorso le vie dell’ordinamento interno, davanti ai giudici dello Stato. Insomma, la cedu, col suo raffinato sistema di protezione, è lo strumento giuridico più avanzato al mondo. Chi crede nella centralità dei valori di una cultura dei diritti deve esserne fiero. Nel 2020 (prima dell’uscita della Russia), la Corte ha pubblicato una tabella interessante. Qui si può ben vedere quanto sia importante ed efficace il sistema europeo. La maggior parte dei ricorsi porta infatti a una condanna dello Stato violatore. Grazie alla cedu, l’Europa è un’oasi felice. Nel resto del mondo questa tutela giurisdizionale non c’è. In Egitto, Yemen, Cina, Iran, Corea del Nord, Repubblica Centrafricana, Burundi, Repubblica democratica del Congo, Myanmar i diritti fondamentali sono sistematicamente violati.
Tutti dobbiamo impegnarci per la promozione dei diritti umani. Ognuno di noi ha voce, e la deve alzare quando sono calpestati. Ci ammoniva già il pastore protestante Martin Niemöller (1892-1984), che aveva vissuto la tragedia del nazismo:
Prima vennero per gli ebrei,
e io non parlai
perché non ero ebreo.
Poi vennero per i comunisti,
e io non parlai
perché non ero comunista.
Poi vennero per i sindacalisti,
e io non parlai
perché non ero sindacalista.
Poi vennero per me,
ma non era rimasto più nessuno
che parlasse per me.
Edoardo Greppi
NP gennaio 2026




